Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore
Nel 2010 è stata emanata la Legge 15 marzo 2010, n. 38 concernente “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” (Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010). Si tratta di una legge fortemente innovativa, che per la prima volta garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, e individua tre reti di assistenza dedicate alle cure palliative, alla terapia del dolore e al paziente pediatrico. Le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore devono assicurare un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei princìpi fondamentali della tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; della tutela e promozione della qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella terminale, e di un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.
Gli aspetti più rilevanti del testo legislativo riguardano:
Monitoraggio del dolore come parametro vitale per tutti i ricoverati. Ogni ricoverato dovrà essere monitorato dai medici che lo hanno in cura anche sotto l’aspetto del dolore. Un obbligo che di estende a tutti i pazienti di ogni fascia di età, indipendentemente dalla patologia per la quale vengono ricoverati. Le osservazioni dovranno essere annotate sulla cartella clinica. Due Reti territoriali. Per assicurare le cure palliative e le terapie del dolore, inserite nel piano sanitario nazionale come obiettivo prioritario, la legge appena approvata prevede l’istituzione di due Reti distinte: una per le Cure Palliative, l’altra per le Strutture di Terapia del Dolore. Tali Reti sono costituite dall’insieme delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, nonché dalle figure professionali, che provvedono all’erogazione delle cure nel segno della continuità assistenziale. Stop alle tariffe selvagge. Le tariffe delle cure palliative nelle strutture pubbliche e convenzionate, che oggi variano molto da regione a regione, dovranno essere omogenee su tutto il territorio nazionale. Commissariamento delle regioni. Nel caso in cui una regione ritardi o ometta di adempiere a quanto previsto dalla legge, il ministero della Salute fissa un termine ultimo, scaduto il quale viene nominato un commissario ad acta.
Accesso semplificato ai medicinali. La nuova legge semplifica le prescrizioni dei medicinali per il trattamento dei pazienti affetti da dolore severo. Non sarà così più necessario da parte del medico utilizzare un ricettario speciale, ma il farmacista conserverà copia o fotocopia della ricetta. Alcuni principi cannabinoidi, che sono importanti per malattie come la Sla, vengono inseriti nell’elenco dei farmaci.
Formazione. Viene disciplinata anche la formazione e l’aggiornamento del personale sanitario specializzato, con specifici percorsi universitari e l’istituzione di master.
Osservatorio permanente. La legge istituisce un Osservatorio nazionale permanente, incaricato di redigere un rapporto annuale sull’andamento delle prescrizioni.
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/10038l.htm
Purtroppo alcune criticità nel monitoraggio dei trattamenti terapeutici sta emergendo anche in Italia come nei paesi anglosassoni la problematica dell’uso improprio dei farmaci oppiodi prescritti a scopo terapeutici, rischia di essere un pandemia in termini di morbilità e mortalità .
La recente classificazione International Classification of Diseases ICD-11 2022: introduce il riconoscimento della natura biopsicosociale del dolore cronico. La nuova classificazione ICD_11 evidenzia inoltre, in alcune forme di dolore cronico, le caratteristiche di malattia in sé e non solo come mero sintomo per l’impatto multidimensionale e globale sulla qualità di vita delle persone.
Pertanto in sintesi i passaggi normativi principali in tema di rete di terapia del dolore sono, vista la legge n° 38 del 15 marzo 2010 e seguendo il percorso già indicato dell’accordo CSR “Accreditamento delle Reti di Terapia del Dolore” Atti n.119/2020 del 27/07/20, DM 22.11. 2018 “recante modifiche elenco specialità cliniche e discipline ospedaliere”, DPCM Nuovi LEA 12 gennaio 20 17,
La Rete di Terapia del Dolore (RTD) è un’aggregazione funzionale ed integrata delle attività di terapia del dolore erogate nei diversi setting assistenziali, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone adulte affette da dolore, indipendentemente dalla sua eziopatogenesi, riducendone il grado di disabilità e favorendone la reintegrazione nel contesto sociale e lavorativo.
Le reti di terapia del dolore operano attraverso tre setting di cura:
• a livello ospedaliero, dove sono attivi i due setting di cura classificati come Centri di diversa complessità denominati Hub e Spoke
• a livello ambulatoriale, domiciliare e residenziale.
I medici di medicina generale (MMG) sono in grado di dare la prima risposta diagnostica e terapeutica ai bisogni della persona con dolore, di indirizzare, quando necessario e secondo criteri condivisi di appropriatezza, il paziente allo Spoke/Centro ambulatoriale di Terapia del Dolore o all’Hub/Centro ospedaliero di Terapia del Dolore, e garantendo la continuità della gestione nell’ambito di percorsi definiti nella rete.
Lo sviluppo delle Reti di Terapia del dolore è previsto dalla legge 38 del 2010, nonché dal DPCM 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.
Nel promuovere il completamento delle reti di terapia del dolore, la normativa pone una specifica attenzione ad un sistema di accreditamento che prevede il coordinamento delle reti sia a livello regionale che locale, l’integrazione sanitaria e sociosanitaria, il potenziamento dei rapporti tra le équipe operanti a livello ospedaliero e le attività territoriali della medicina generale e l’attivazione di percorsi formativi.
L’Intesa del 25 luglio 2012 ha definito i requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore.
La Rete Regionale di Terapia del Dolore (RRTD)
La Regione istituisce la Rete Regionale di Terapia del Dolore (RRDT) sulla base delle funzioni indicate negli Accordi Stato-Regioni successivi alla legge 38/2010 e ne garantisce il funzionamento.
L’Accordo Stato-Regioni 27 luglio 2020 definisce gli elementi caratterizzanti della rete regionale:
• coordinamento regionale
• sviluppo del sistema informativo
• sviluppo di un sistema di monitoraggio
• definizione degli indirizzi per lo sviluppo omogeneo dei percorsi di presa in carico e assistenza
• promozione di programmi obbligatori di formazione.
La Rete Locale di Terapia del Dolore (RLTD)
Nella Rete Locale di Terapia del Dolore (RLTD) operano i Centri specialistici di terapia del dolore appartenenti ad aree territoriali individuate dall’Organismo di coordinamento regionale.
Il codice disciplina ospedaliera in TD
Come già previsto con il DM 21 novembre 2018 è stato introdotto uno specifico codice per la rilevazione delle attività ospedaliere sulla terapia del dolore (codice 96). La codificazione garantisce una documentazione puntuale delle specifiche attività specialistiche svolte in regime di ricovero ospedaliero. ll codice dolore, infatti, comporta l’obbligo per le aziende sanitarie e ospedaliere di censire nel sistema informativo sanitario le unità di degenza ospedaliere dedicate a questa disciplina, i relativi posti letto e l’annotazione nelle schede di dimissione ospedaliera (SDO) dei ricoveri effettuati nelle unità operative dedicate.